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Tribunale di Bologna > Licenziamento disciplinare
Data: 11/07/2008
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 397/2008
Parti: Giovanni S. / CXXX S.r.l.
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – PILOTA AMMINISTRATORE UNICO DI SOCIETA’ CON OGGETTO SOCIALE ANALOGO A QUELLO DELLA SOCIETA’ DATRICE DI LAVORO - VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI CONCORRENZA: NON SUSSISTE – TARDIVITA’ DEL LICENZIAMENTO PER INOSSERVANZA DEI TERMINI


Art. 2105 cod. civ.

Art. 2119 cod. civ.

 

   Il caso riguarda un pilota di seconda classe di una società che fornisce servizio di aereo taxi, cioè di trasporto aereo per privati, utilizzando la flotta di propria proprietà o aerei locati da terzi. Con comunicazione del 27.5.2005 la datrice di lavoro gli contestava la violazione dell’obbligo di non concorrenza (rectius di fedeltà) previsto dall’art. 2105 c.c., essendo venuta a conoscenza che egli era amministratore unico e socio di maggioranza di Aerplanet srl, società con oggetto sociale analogo a quello di Foxair. Dopo aver ricevuto le giustificazioni in data 16.5.2005, con successiva lettera  datata 14.7.2007 la società lo licenziava per giusta causa. Il lavoratore, impugnando il licenziamento, eccepisce preliminarmente la tardività della contestazione e del successivo licenziamento anche con riguardo ad una disposizione del contratto collettivo applicato da Foxair, in forza del quale le sanzioni disciplinari devono essere adottate entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione delle difese del lavoratore. Sul punto Foxair replica che il contratto in cui è previsto tale termine non è un contratto collettivo, ma semmai un contratto plurimo, perché non fu sottoscritto da alcuna associazione o rappresentanza sindacale dei dipendenti ma solo, in nome proprio, da due di essi; e pertanto esso non si applicherebbe al rapporto di lavoro del ricorrente, che non lo ha sottoscritto.

Osserva il Tribunale di Bologna che «il rilievo alla natura di tale contratto astrattamente è corretto, perché il contratto collettivo, per essere tale, richiede che, quantomeno dal lato dei lavoratori, sia sottoscritto da un soggetto collettivo, rappresentante di una collettività di dipendenti. Tuttavia in concreto il Giudice osserva che quello stesso contratto, intitolato tra le parti “contratto collettivo” fu recepito nel contratto individuale del ricorrente, quantomeno quanto alla declaratoria della mansioni conferite (“mansioni di pilota di seconda del CCNL aziendale piloti”, ove la “n” dell’acronimo è chiaramente un refuso). È chiaro che le parti, richiamando la declaratoria del “contratto collettivo” in uso in azienda, avevano in animo di farne propria l’integrale regolamentazione. (…) E pertanto la forza normativa di quel contratto deve ritenersi estesa, per espressa volontà delle parti, anche al rapporto di lavoro del ricorrente».

Ma il Giudice, anche a prescindere dall’ aspetto formale, ritiene il recesso tardivo deducendo da una serie di prove, anche documentali, che il datore di lavoro non poteva non sapere da tempo dell’attività svolta dal ricorrente e non ritenendo conseguentemente credibile la sorpresa manifestata nella lettera di contestazione con la quale si affermava di aver appreso di detta attività solo “da una recente visione di depliants dell’impresa” asseritamente concorrente.

Sotto l’aspetto sanzionatorio la società convenuta aveva eccepito le ridotte dimensioni occupazionali di Foxair ai fini dell’inapplicabilità dell’art. 18 legge n. 300/70.

A tale proposito il giudice esamina il rapporto intercorrente tra Foxair e Aereo Piaggio Industries SpA anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dal legale rappresentante della società convenuta: in particolare dall’inizio del 2005 i vertici operativi della società (direttore di volo e direttore commerciale) furono attribuiti a dipendenti Piaggio; Foxair non aveva più dipendenti amministrativi e commerciali né tecnici per curare la manutenzione degli aerei, avendo conservato alle proprie dipendenze solo i piloti. Foxair aveva spostato la propria sede presso Aereo Piaggio e operava utilizzandone le strutture immobiliari e mobiliari. Il mamagemant di Foxair era tratto da Piaggio Aereo ed operava avvalendosi di uomini e mezzi di quest’ultima. Circa l’eccezione secondo la quale vi sarebbe stata una esternalizzazione di porzioni dell’attività produttiva di Foxair in favore di Aereo Piaggio, il Giudice osserva che - a prescindere dalla mancanza di prova e adeguate argomentazioni in grado di sorreggere l’assunto - «il rilevo decisivo risiede nel fatto che Foxair non avendo un proprio direttore di volo, ed un proprio direttore tecnico (che non fossero, essi stessi, dipendenti di Aereo Piaggio) non era in condizione di svolgere un ruolo di efficace controparte contrattuale in sede di esecuzione degli ipotetici contratti di appalto di fornitura intercorsi con AereoPiaggio».

Conclusivamente il Tribunale accoglie il ricorso, condannando la Società alla reintegrazione nel posto di lavoro.